Sez. 3, Sentenza n. 44584 del 07/06/2016 Ud. (dep. 24/10/2016) Rv. 269281 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto - Prescrizione del reato - Sentenza della CGUE, Taricco ed altri del 8 settembre 2015 - Disapplicazione della disciplina di cui agli artt. 160 e 161 cod. pen. - Condizioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In materia di reati tributari, l'applicazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande sezione, Taricco ed altri del 8 settembre 2015, C-105/14, in ordine all'obbligo di disapplicazione della disciplina della prescrizione prevista dagli artt. 160 e 161 cod. pen. se ritenuta idonea a pregiudicare gli obblighi imposti a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, presuppone, da un lato, l'esistenza di un procedimento penale riguardante "frodi gravi", da intendersi con riferimento sia alle fattispecie espressamente connotate da fraudolenza, sia a quelle che, pur non richiamando espressamente tale requisito della condotta, siano dirette all'evasione dell'Iva, la cui gravità va desunta da tutti i criteri previsti dall'art. 133, primo comma, cod. pen.; dall'altro, l'ineffettività delle complessiva disciplina sanzionatoria in un "numero considerevole di casi di frode grave", da valutarsi in relazione alle fattispecie concrete oggetto del singolo giudizio, considerando il numero e la gravità dei diversi episodi di frode per i quali si procede, nonché il contesto complessivo e le ragioni di connessione fra gli stessi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Cod. Pen. art. 161 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Legge 02/08/2008 num. 130 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)