Sez. 5, Sentenza n. 4625 del 22/10/1997 Cc. (dep. 26/11/1997) Rv. 209044 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Complessità del dibattimento - Desunta dal titolo del reato - Esclusione - Numero e modalità dei reati - Elementi indicativi - Ammissibilità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
In materia di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, la complessità del dibattimento, di cui al secondo comma dell'art. 304 cod. proc. pen. non può essere desunta dal titolo di reato in sè, poiché questo - nell'ambito delle ipotesi criminose ex art. 407 secondo comma lettera a) cod. proc. pen. - costituisce il presupposto per l'applicazione dell'istituto. Tuttavia il numero dei reati, le modalità e gli intrecci della concreta fattispecie possono essere elementi indicativi di una particolare complessità del dibattimento in relazione alla ricostruzione processuale delle vicende, al numero degli imputati da esaminare, ai testi da sentire e, in generale, del materiale anche documentale da acquisire, tutto questo preludendo - inoltre - al numero ed alla complessità degli interventi nella discussione finale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)