Sez. 4, Sentenza n. 174 del 23/01/1997 Cc. (dep. 13/02/1997) Rv. 207669 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Complessità del dibattimento - Natura obiettiva - Reati indicati nell'art. 407 cod. proc. pen. - Contestazione a tutti gli imputati - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
La causa di sospensione dei termini della custodia cautelare durante la fase del giudizio, rappresentata dalla complessità del dibattimento (art. 304, comma secondo cod. proc. pen.), quando si tratti di reati indicati nell'art. 407, comma secondo, cod. proc. pen., ha natura obiettiva e non richiede perciò che all'imputato sia personalmente contestato uno di tali reati ma che, obiettivamente, il dibattimento tratti di tali reati, benché contestati ad alcuni e non a tutti gli imputati, acquistando -globalmente inteso- un carattere complesso, che non consente distinzioni tra le singole posizioni degli imputati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)