diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 43180 del 18/09/2024 Ud. (dep. 27/11/2024) Rv. 287267-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI | Art. 570-bis cod. pen. - Assegno di mantenimento del coniuge separato o divorziato - Compensazione con debiti del beneficiario - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287267-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato a corrispondere l'assegno di mantenimento al coniuge separato o divorziato non può opporre a quest'ultimo, al fine di escludere la propria responsabilità per il reato di cui all'art. 570-bis cod. pen., la compensazione con un proprio credito, giacché il predetto assegno assolve a una funzione "anche alimentare" e non è consentito all'obbligato determinare unilateralmente, senza ricorrere al giudice, la relativa quota.

Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)