Sez. 6 - , Sentenza n. 418 del 30/04/2019 Ud. (dep. 09/01/2020) Rv. 278092 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Mezzi di sussistenza - Obbligo di contribuzione economica al mantenimento stabilito dal giudice - Adempimento alternativo da parte dell'obbligato - Possibilità - Esclusione.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA
Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare la condotta del soggetto obbligato che modifichi arbitrariamente i contenuti dell'obbligazione economica al mantenimento posta a suo carico, ospitando i figli nella propria abitazione oltre i giorni assegnati e provvedendo in tale periodo ai loro bisogni, trattandosi di iniziative occasionali ed estemporanee, in ogni caso inidonee a compensare il mancato versamento dell'assegno su cui l'altro genitore deve poter fare affidamento per il soddisfacimento delle esigenze primarie dei minori.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)