Sez. L, Sentenza n. 3652 del 27/05/1988 (Rv. 458925 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - MEDICI CONVENZIONATI DI MEDICINA GENERALE - DISCIPLINA EX ART. 7 DEL D.P.R. 13 AGOSTO 1981 DEL MASSIMALE DELLE SCELTE CONSENTITE - FACOLTÀ DI CONSERVARE "AD PERSONAM", IN DEROGA AL MASSIMALE ORDINARIO, FINO A 1800 SCELTE - CONDIZIONI - RIFERIMENTO ALL'1 GENNAIO 1982 - EFFETTI - MANCANZA DELLE CONDIZIONI ALLA PREDETTA DATA - LIMITE DI 1500 SCELTE O DI 500 IN CASO DI CONTEMPORANEA SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO D'IMPIEGO PUBBLICO A TEMPO DEFINITO - APPLICABILITÀ - SOPRAVVENIENZA DI UN FATTO RILEVANTE AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DI DETTE CONDIZIONI - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - MEDICI CONVENZIONATI DI MEDICINA GENERALE - DISCIPLINA EX ART. 7 DEL D.P.R. 13 AGOSTO 1981 DEL MASSIMALE DELLE SCELTE CONSENTITE - FACOLTÀ DI CONSERVARE "AD PERSONAM", IN DEROGA AL MASSIMALE ORDINARIO, FINO A 1800 SCELTE - CONDIZIONI - RIFERIMENTO ALL'1 GENNAIO 1982 - EFFETTI - MANCANZA DELLE CONDIZIONI ALLA PREDETTA DATA - LIMITE DI 1500 SCELTE O DI 500 IN CASO DI CONTEMPORANEA SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO D'IMPIEGO PUBBLICO A TEMPO DEFINITO - APPLICABILITÀ - SOPRAVVENIENZA DI UN FATTO RILEVANTE AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DI DETTE CONDIZIONI - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Con riguardo alla disciplina del massimale delle scelte consentite ai medici convenzionati, disciplina posta dall'art. 7 d.P.R. 13 agosto 1981, con cui è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, l'eccezionale facoltà, contemplata dal secondo comma dell'art. 7 cit., di conservare "ad personam", in deroga al massimale ordinario, fino a 1.800 scelte in favore dei medici che, non soggetti a limitazione di massimale secondo la precedente convenzione, avevano acquisito la possibilità del raggiungimento di tale più elevato tetto, presuppone che il medico versi in tale condizione al momento dell'entrata in vigore del suddetto accordo collettivo (1 gennaio 1982). Consegue che, se alla data suddetta il medico non versi in tale condizione di fatto, trova applicazione la disciplina generale che prevede il limite di 1.500 scelte (o di 500 in caso di contemporanea sussistenza di un rapporto di impiego pubblico a tempo definito), senza che successivamente - una volta decorsa tale data - il medico medesimo possa più invocare un fatto sopravvenuto (nella specie: dimissioni dal rapporto di medico ospedaliero) per ritenere integrata la condizione suddetta e quindi far valere per la prima volta il diritto al massimale di 1.800 scelte. (V 1756/88, mass n 457748).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 13/08/1981 num. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)