Sez. 3, Sentenza n. 2980 del 27/03/1987 (Rv. 452072 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSE DA TRASPORTARE - IN GENERE - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO DA PARTE DELLO ACQUIRENTE - MANCATA RICONSEGNA - RISARCIMENTO DEI DANNI - LEGITTIMAZIONE DELL'ACQUIRENTE - SUSSISTENZA - LEGITTIMAZIONE DEL VENDITORE - ESCLUSIONE.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSE DA TRASPORTARE - IN GENERE - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO DA PARTE DELLO ACQUIRENTE - MANCATA RICONSEGNA - RISARCIMENTO DEI DANNI - LEGITTIMAZIONE DELL'ACQUIRENTE - SUSSISTENZA - LEGITTIMAZIONE DEL VENDITORE - ESCLUSIONE.*
Qualora il contratto di trasporto della merce dal luogo dello acquisto a quello della destinazione sia concluso dall'acquirente, questi assume la figura di mittente-destinatario ed ha diritto al risarcimento del danno, a titolo di responsabilità contrattuale, nei confronti del vettore per la mancata riconsegna delle cose trasportate; mentre il venditore - il quale, con la conclusione della compravendita ha trasferito al compratore la proprietà delle cose compravendute e, rimettendole al vettore, quale incaricato dell'acquirente mittente, si è liberato dell'Obbligo di consegna a norma dell'art. 1510 cod. civ. - ha diritto solo al pagamento del prezzo nei confronti del compratore, senza poter far valere alcuna responsabilità extracontrattuale nei confronti del vettore, non avendo subito alcun danno per la mancata riconsegna della merce.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)