Sez. 1, Sentenza n. 4228 del 21/06/1988 (Rv. 459273 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI INERENTI AD UNA DETERMINATA COSA - QUALITÀ DI ASSICURATO - SPETTANZA AL PROPRIETARIO DELLA COSA AL MOMENTO DELL'EVENTO - CONSEGUENZA - ASSICURAZIONE DI MERCE DA TRASPORTARE RIMESSA AL VETTORE - QUALITÀ DI ASSICURATO - SPETTANZA ALL'ACQUIRENTE PER DANNI DURANTE IL TRASPORTO.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI INERENTI AD UNA DETERMINATA COSA - QUALITÀ DI ASSICURATO - SPETTANZA AL PROPRIETARIO DELLA COSA AL MOMENTO DELL'EVENTO - CONSEGUENZA - ASSICURAZIONE DI MERCE DA TRASPORTARE RIMESSA AL VETTORE - QUALITÀ DI ASSICURATO - SPETTANZA ALL'ACQUIRENTE PER DANNI DURANTE IL TRASPORTO.*
Nell'Assicurazione contro i danni inerenti ad una determinata cosa, che venga stipulata per conto altrui o di chi spetta, la qualità di assicurato, e, quindi, di titolare dei diritti derivanti dal contratto, nonché di soggetto abilitato a consentire che i diritti stessi siano fatti valere dal contraente (art. 1891 secondo comma cod. civ.), spetta al proprietario della cosa al momento dell'evento. Pertanto, ove detta Assicurazione riguardi merce da trasportare, che il venditore abbia rimesso al vettore, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1510 secondo comma cod. civ., l'indicata qualità, per danni verificatisi nel corso del trasporto, compete all'acquirente, dato che quella rimessione al vettore comporta il trasferimento della proprietà dal venditore al compratore. (V 2980/87, mass n 452072; (V 7592/83, mass n 432201).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1891
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)