Sez. 3, Sentenza n. 10832 del 16/05/2014 (Rv. 631006 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITÀ DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE | Ricovero presso il pronto soccorso di paziente con problemi psichici - Dovere di sorveglianza della struttura sanitaria - Conseguente responsabilità per i danni da condotta autolesionistica - Condizioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITÀ DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE
È configurabile la responsabilità della struttura sanitaria per i danni a sé provocati da un paziente in condizioni di disagio psichico, che si sia rivolto al pronto soccorso e sia stato lì lasciato solo in una stanza, affidato esclusivamente alla sorveglianza di un suo parente, atteso l'inadempimento della struttura stessa nel vigilare sulla sicurezza del soggetto in menomate condizioni di capacità di intendere e di volere, poiché l'ospedale è tenuto a spiegare un atteggiamento di protezione differenziato, a seconda della patologia lamentata dalla persona ricoverata, sin dalla fase di primo intervento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)