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Sez. 3, Sentenza n. 22818 del 10/11/2010 (Rv. 615165 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITÀ DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE | Persona ricoverata in ospedale psichiatrico, o in struttura equipollente, non interdetta, né sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio - Danno cagionato da o al ricoverato - Responsabilità per omessa vigilanza - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615165-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITÀ DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE

Nei confronti di persona ospite di reparto psichiatrico o di altra struttura equipollente, ancorchè non interdetta nè sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, la configurabilità di un dovere di sorveglianza, a carico del personale sanitario addetto al reparto, e della conseguente responsabilità risarcitoria per i danni cagionati dal o al ricoverato, presuppone soltanto la prova concreta della incapacità di intendere e di volere del ricoverato medesimo. (Nella fattispecie la Corte ha confermato la pronuncia del giudice di secondo grado che aveva ravvisato il difetto di sorveglianza del personale della struttura nei confronti di persona adulta affetta da oligofrenia di grado elevato con note mongoloidi rimasta vittima di violenza sessuale all'interno della struttura psichiatrica presso la quale si trovava ricoverata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2047, Legge 13/05/1978 num. 180 art. 1, Legge 13/05/1978 num. 180 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)