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Sez. 3 - , Ordinanza n. 10445 del 15/04/2019 (Rv. 653583 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Interruzione del processo – Riassunzione cd. non modificativa – Mancata costituzione – Domande ed eccezioni già sollevate – Permanenza degli effetti – Sussistenza.
Stato
decisa il 2019-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653583-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

Ove all'interruzione del processo segua una riassunzione c.d. non modificativa - nella quale, cioè, resti invariato il soggetto del rapporto processuale –, gli effetti delle domande o delle eccezioni proposte dalla parte non colpita dall'evento interruttivo permangono inalterati, anche nel caso in cui quest'ultima non si costituisca nuovamente in giudizio a seguito della riassunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)