diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 14100 del 23/09/2003 (Rv. 567081 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Parte già costituita - Nuova costituzione a seguito della riassunzione di altra parte - Necessità - Esclusione - Mera comparizione all'udienza a mezzo del procuratore - Sufficienza.
Stato
decisa il 2003-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567081-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

In tema di riassunzione del processo interrotto, i soggetti già costituiti nella fase precedente all'interruzione, i quali, a seguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentino all'udienza a mezzo del loro procuratore, non possono essere considerati contumaci, ancorché non abbiano depositato nuova comparsa di costituzione, atteso che la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)