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Sez. 2, Sentenza n. 17688 del 28/07/2010 (Rv. 614627 - 01)

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Preliminare di vendita immobiliare - Mancata stipulazione del definitivo - Risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente - Rivalutazione monetaria sulla differenza dovuta - Debenza - Criteri.
Stato
decisa il 2010-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614627-01

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA

Il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, imputabile al promittente venditore, consiste nella differenza, tra il valore commerciale del bene, da determinarsi con riferimento al momento della proposizione della domanda, ed il prezzo pattuito, anch'esso rivalutato alla stessa data; oltre al riconoscimento, sulla differenza così determinata degli effetti della svalutazione monetaria intervenuta nelle more del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)