Sez. 2, Sentenza n. 1956 del 30/01/2007 (Rv. 594942 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) | Inadempimento del promittente venditore di un bene immobile - Risarcimento del danno subito dal promissario acquirente - Determinazione - Criteri - Differenza fra il valore commerciale del bene al momento della domanda di risoluziome e il prezzo pattuito - Necessità - Fondamento - Rivalutazione monetaria al tempo della decisione - Ammissibilità - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE)
In tema di responsabilità contrattuale, il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di bene immobile, imputabile al promittente venditore, consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo al momento della proposizione della domanda di risoluzione del contratto (cioè, al tempo in cui l'inadempimento è diventato definitivo) ed il prezzo pattuito; d'altra parte, al fine di compensare gli effetti del diminuito potere d'acquisto della moneta verificatosi nelle more del giudizio, tale importo è suscettibile di rivalutazione monetaria fino al momento della liquidazione del danno, semprechè il debitore, non avendo fatto in precedenza offerta della prestazione dovuta, sia da considerare in mora.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1351
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)