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Sez. 2, Sentenza n. 15639 del 18/09/2012 (Rv. 623747 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PREVEDIBILITÀ | Promessa di vendita di immobile altrui - Inadempimento del promissario acquirente all'obbligo di stipulazione del definitivo - Risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente - Criterio della prevedibilità del danno risarcibile - Applicabilità - Conseguenze - Risarcibilità della differenza tra prezzo pattuito nel preliminare e prezzo realizzato nella successiva vendita - Sussistenza - Risarcibilità del pregiudizio per la restituzione del bene al proprietario - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623747-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PREVEDIBILITÀ

In tema di responsabilità contrattuale, derivante dall'inadempimento da parte del promissario acquirente dell'obbligo di stipulare il contratto definitivo, assunto in una promessa di vendita di immobile altrui, il criterio di prevedibilità del danno risarcibile può comportare il ristoro del pregiudizio consistente nella differenza fra il prezzo pattuito in sede di preliminare e quello inferiore successivamente realizzato, mentre non consente di tener conto della perdita subita dal promittente venditore per aver dovuto restituire il bene al proprietario, in seguito al decorso del termine stabilito nell'accordo interno intercorso con quest'ultimo, non potendo rientrare nella normalità delle circostanze, secondo un criterio di comune esperienza, il fatto che la mancata conclusione del definitivo comporti la retrocessione dell'immobile al suo titolare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1478

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)