Sez. 1, Sentenza n. 860 del 01/02/1983 (Rv. 425618 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - SOCIETÀ DI CAPITALI - AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CAPACITÀ DEL RAPPRESENTANTE O DEL MANDATARIO SPECIALE DI QUEST'ULTIMO - SUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - SOCIETÀ DI CAPITALI - AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CAPACITÀ DEL RAPPRESENTANTE O DEL MANDATARIO SPECIALE DI QUEST'ULTIMO - SUSSISTENZA.*
La capacità di agire o resistere in giudizio, in nome e per conto di una società di capitali, non abbisogna di autorizzazione da parte degli organi sociali, ma spetta, ai sensi dell'art. 75, terzo comma, cod. proc. civ., alla persona che la rappresenta, a norma della legge o dello statuto, ovvero a chi abbia da quest'ultima ricevuto mandato. (Conf 420/80, mass n 403791).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)