Sez. 1, Sentenza n. 420 del 18/01/1980 (Rv. 403791 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - SOCIETA DI CAPITALI - AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI - NECESSITA - ESCLUSIONE - CAPACITA DEL RAPPRESENTANTE O DEL MANDATARIO SPECIALE DI QUEST'ULTIMO - SUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - SOCIETA DI CAPITALI - AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI - NECESSITA - ESCLUSIONE - CAPACITA DEL RAPPRESENTANTE O DEL MANDATARIO SPECIALE DI QUEST'ULTIMO - SUSSISTENZA.*
La capacita di agire o resistere in giudizio, in nome e per conto di una societa di capitali, non abbisogna di autorizzazione da parte degli organi sociali, ma spetta, ai sensi dell'art 75 terzo comma cod proc civ, alla persona che la rappresenta, a norma della legge o dello statuto, ovvero a chi abbia da quest'ultima ricevuto specifico mandato. (V 3533/77, mass n 387121).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)