Sez. 3, Sentenza n. 3381 del 22/05/1980 (Rv. 407189 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - VALUTAZIONE NEGATIVA E RELATIVA MOTIVAZIONE CIRCA LA RILEVANZA E LA FONDATEZZA DI UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - VALUTAZIONE NEGATIVA E RELATIVA MOTIVAZIONE CIRCA LA RILEVANZA E LA FONDATEZZA DI UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA.*
La valutazione negativa che il giudice del merito faccia circa la Rilevanza e la fondatezza di una questione di legittimita costituzionale, cosi come la relativa motivazione, non puo costituire motivo di ricorso per Cassazione, atteso che la questione medesima puo essere nuovamente sollevata dalle parti in Sede di legittimita od anche esaminata d'ufficio, sempreche in tale Sede siano state riproposte le questioni sostanziali o processuali alle quali quella di costituzionalita si riferisca. (Conf 5483/79, mass n 402065; (Conf 4921/78, mass n 394633).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)