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Sez. L, Sentenza n. 4333 del 03/07/1981 (Rv. 415030 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - VALUTAZIONE NEGATIVA DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO SULLA RILEVANZA E SULLA FONDATEZZA DI UNA QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415030-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - VALUTAZIONE NEGATIVA DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO SULLA RILEVANZA E SULLA FONDATEZZA DI UNA QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Non puo costituire motivo di ricorso per Cassazione la valutazione negativa che il giudice del merito abbia fatto circa la Rilevanza e la fondatezza di una questione di illegittimita costituzionale, poiche la questione puo essere sempre riproposta dalla parte in ogni grado del giudizio; pertanto il giudice di legittimita puo riesaminare la questione secondo i consueti schemi della Rilevanza e della non manifesta infondatezza. (Conf 396/81, mass n 410859; (Conf 3381/80, mass n 407189; (Conf 677/80, mass n 404093; (Conf 5483/79, mass n 402265; (Conf 4921/78, mass n 394633).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)