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Sez. 2, Sentenza n. 2315 del 04/04/1985 (Rv. 440192 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - AZIONI POSSESSORIE - AZIONE ESPERITA DA IMPRESA COMMERCIALE PER LA DIFFUSIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI A SEGUITO DELLE INTERFERENZE CAUSATE DALLE EMISSIONI DELL'IMPIANTO TRASMITTENTE DI IMPRESA SIMILARE - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LUOGO DI UBICAZIONE DELL'IMPIANTO TRASMITTENTE CON SEGNALI INTERFERENTI - SUSSISTENZA - LUOGO DI UBICAZIONE DEL TRASMETTITORE DI QUESTO IMPIANTO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440192-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - AZIONI POSSESSORIE - AZIONE ESPERITA DA IMPRESA COMMERCIALE PER LA DIFFUSIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI A SEGUITO DELLE INTERFERENZE CAUSATE DALLE EMISSIONI DELL'IMPIANTO TRASMITTENTE DI IMPRESA SIMILARE - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LUOGO DI UBICAZIONE DELL'IMPIANTO TRASMITTENTE CON SEGNALI INTERFERENTI - SUSSISTENZA - LUOGO DI UBICAZIONE DEL TRASMETTITORE DI QUESTO IMPIANTO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Ai fini della Determinazione della Competenza territoriale in ordine alle azioni possessorie ai sensi dell'art. 21 cod. proc. civ., occorre tenere conto del luogo in cui si è verificata l'Azione, cioè l'attività idonea a produrre gli effetti dannosi e non il luogo dell'evento. Ne consegue che, in ipotesi di Azione possessoria esperita da impresa commerciale per la diffusione di programmi televisivi, per le interferenze causate dalle emissioni dell'impianto trasmittente di impresa similare, devesi avere riguardo, ai suddetti fini, al luogo di ubicazione di tale impianto e non a quello in cui trovasi l'impianto che emette le trasmissioni televisive disturbate, né a quello in cui siano situati eventuali impianti ripetitori del segnale interferente. Soltanto nel caso in cui non sia possibile individuare il luogo nel quale è posto l'impianto trasmittente e sia stata denunziata l'interferenza prodotta dal ripetitore, può soccorrere, per la Determinazione della Competenza territoriale, il criterio del collegamento costituito dal luogo in cui trovasi il ripetitore stesso. (V 2975/82, mass n 420883; (V 2111/82, mass n 419987; (V 1755/82, mass n 419601; (Conf 4316/84, mass n 436231; (Conf 5799/82, mass n 423548 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)