Sez. 5, Sentenza n. 13790 del 27/02/2002 Cc. (dep. 10/04/2002) Rv. 221323 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE | Misure cautelari personali - Estinzione - Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini - Ripristino della custodia nei casi previsti dall'articolo 307 comma secondo cod.proc.pen. - Contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione - Manifesta infondatezza.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 307 comma secondo cod.proc.pen., per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di ripristino della misura cautelare già precedentemente dichiarata inefficace, non consente il contraddittorio tra le parti, atteso che detto provvedimento, dando semplicemente nuova attuazione a quello originario, non postula alcuna indagine circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)