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Sez. 1, Sentenza n. 6989 del 11/12/1997 Cc. (dep. 26/02/1998) Rv. 209897 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Ripristino della custodia cautelare in caso di sentenza di condanna - Condizioni: sussistenza di pericolo di fuga dell'imputato - Valutazione - Criteri.
Stato
decisa il 1997-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209897-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI

Nella valutazione del pericolo di fuga dell'imputato che legittima il ripristino della custodia cautelare in presenza di una sentenza di condanna, anche se risulti scaduto il termine massimo di fase, il giudice non può prescindere dall'entità della pena inflitta con la sentenza stessa che, se di per sè, non costituisce prova della predetta esigenza, fornisce indubbiamente un indicatore significativo della spinta che può rendere pressanti i propositi di fuga: in tale ottica, ai fini dell'accertamento della concretezza di tale pericolo, il giudice deve tener conto della misura della pena irrogata, congiuntamente ad altri elementi obiettivi da cui possa desumersi la ragionevole probabilità - e quindi non la mera possibilità basata su dati meramente congetturali - che l'imputato, se conservasse lo stato di libertà, potrebbe darsi alla fuga.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 com. 2 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)