Sez. 1, Sentenza n. 3879 del 24/04/1996 (Rv. 497255 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE | Redazione del progetto di un'opera - Obbligazione di risultato - Configurabilità - Conseguenze in caso di difformità o vizi dell'opera realizzata - Tutela del committente - Eccezione d'inadempimento - Natura - Eccezione in senso sostanziale - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE
L'esecuzione di un progetto da parte di un ingegnere o di un architetto costituisce un'obbligazione, non già di mezzi, ma di risultato, con la conseguenza che la presenza di difformità o di vizi nell'opera realizzata abilita il committente, convenuto in giudizio dal professionista per il pagamento, a formulare eccezione d'inadempimento - che, in quanto eccezione in senso sostanziale, è rimessa all'iniziativa ed alla disponibilità della parte e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice - nei termini di decadenza e di prescrizione previsti dall'art. 2226 cod civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)