Sez. 5, Sentenza n. 12859 del 12/07/2004 (Rv. 574459 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 297 del 1982 - Trattamento di fine rapporto - Tassazione - Aliquota - Determinazione - Criterio.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di IRPEF e con riguardo ai redditi di lavoro dipendente, l'art. 14, terzo comma, del dPR 29 settembre 1973, n. 597 (nel testo, applicabile "ratione temporis", sostituito dall'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482) - ai sensi del quale "se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del primo comma non si tiene conto dell'eccedenza" -, va interpretato nel senso che per la determinazione dell'aliquota occorre tener conto della sola mensilità di retribuzione annua per ogni anno preso in considerazione, pari ad 1/12 della retribuzione annua (inteso come ammontare delle somme corrisposte mensilmente per dodici mesi).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 14 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)