Sez. 2 - , Sentenza n. 29632 del 28/05/2019 Ud. (dep. 08/07/2019) Rv. 276977 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - CONCORSO DI NORME | Appropriazione dell’imposta di soggiorno riscossa - Condotta penalmente rilevante – Configurabilità - Previsione dell’omesso versamento dell’imposta come sanzione amministrativa - Principio di specialità ex art. 9, legge n. 689 del 1981 – Operatività - Esclusione - Ragioni.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - CONCORSO DI NORME
Non sussiste un rapporto di specialità tra la fattispecie penalmente rilevante di appropriazione di somme ricevute a titolo di imposta di soggiorno da parte di operatori commerciali che esercitano attività alberghiere e ricettive – nella specie, contestata ai sensi dell'art. 646 cod. pen. e riqualificata dalla Corte nell'ipotesi prevista dall'art. 314 cod. pen. - e quella di mancato versamento all'amministrazione comunale dei medesimi importi, sanzionata in via amministrativa – nella specie, da un regolamento comunale -, poiché l'illecito amministrativo concerne il solo dato dell'omesso versamento di tali somme, onde non trova applicazione il principio di cui all'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 681, in mancanza del presupposto costituito dall'identità del fatto. (In motivazione la Corte ha, altresì, precisato che il sistema delle sanzioni amministrative non consente a fonti regolamentari di rendere penalmente irrilevanti fatti sanzionati da norme di rango superiore).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)