Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25321 del 16/12/2015 (Rv. 637831 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Simulazione assoluta - Negozio di trasferimento di quote sociali - Litisconsorzio necessario con le parti dell'atto - Sussistenza - Con la società - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
Nel giudizio di simulazione assoluta volto a far dichiarare l'inefficacia, fra le parti, di un negozio di trasferimento di quote sociali, litisconsorti necessari sono tutti i soggetti dell'atto impugnato, non anche la società la cui quota ne è stata oggetto, atteso che gli effetti del relativo accertamento operano esclusivamente fra i primi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)