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Sez. 3, Sentenza n. 2307 del 02/02/2007 (Rv. 595495 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) | Giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione - Domanda dell'esecutante diretta a far dichiarare la simulazione assoluta del negozio fra le parti - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Accertamento incidentale - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595495-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO)

Qualora, costituendosi in sede di opposizione di terzo all'esecuzione, il creditore chieda il rigetto dell'opposizione previa declaratoria, "in via principale o in via riconvenzionale", della simulazione assoluta dell'atto di compravendita del bene pignorato, non è configurabile un'eccezione che comporta un accertamento valevole soltanto "incidenter tantum", con la conseguenza che è richiesto necessariamente il contraddittorio di tutti i soggetti partecipi dell'accordo simulatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)