Sez. 3, Sentenza n. 2307 del 02/02/2007 (Rv. 595495 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) | Giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione - Domanda dell'esecutante diretta a far dichiarare la simulazione assoluta del negozio fra le parti - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Accertamento incidentale - Configurabilità - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO)
Qualora, costituendosi in sede di opposizione di terzo all'esecuzione, il creditore chieda il rigetto dell'opposizione previa declaratoria, "in via principale o in via riconvenzionale", della simulazione assoluta dell'atto di compravendita del bene pignorato, non è configurabile un'eccezione che comporta un accertamento valevole soltanto "incidenter tantum", con la conseguenza che è richiesto necessariamente il contraddittorio di tutti i soggetti partecipi dell'accordo simulatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)