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Sez. L, Sentenza n. 5050 del 20/05/1998 (Rv. 515626 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Presupposto - Stato di minorazione - Insorgenza nel corso del giudizio - Assegnazione alla P.A. di uno "spatium deliberandi" - Esclusione - Decorrenza del diritto agli accessori della prestazione - Dalla data di maturazione del credito - Necessità.
Stato
decisa il 1998-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515626-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Allorché lo stato di minorazione per il quale è prevista l'indennità di accompagnamento (o altra prestazione assistenziale) insorga nel corso del giudizio, la Pubblica Amministrazione onerata della prestazione non può fruire del cosiddetto "spatium deliberandi" - in quanto in tale ipotesi, collegata alla disposizione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., la valutazione delle condizioni psicofisiche del soggetto (nuove rispetto a quelle esistenti al tempo dell'iniziale domanda amministrativa) compete esclusivamente al giudice - e deve quindi corrispondere gli accessori con decorrenza dalla data di maturazione del diritto, anziché dal centoventesimo giorno successivo a tale data.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Legge 30/05/1971 num. 118 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)