Sez. L, Sentenza n. 9434 del 26/09/1997 (Rv. 508258 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione di inabilità - Aggravamento dello stato invalidante durante il procedimento amministrativo o giudiziario - Rilevanza ex art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - Conseguenze - Interessi e rivalutazione - Decorrenza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Il precetto dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che impone di valutare anche gli aggravamenti delle malattie e di ogni altra infermità incidente sul complesso invalidante, verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione, in quanto espressione di un principio generale, anche ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità prevista dall'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 a favore degli invalidi civili, senza necessità di una nuova domanda amministrativa e senza che sia configurabile uno nuovo "spatium deliberandi" di centoventi giorni a norma dell'art. 7 della legge n. 533/1973. Ne consegue che la rivalutazione e gli interessi, che secondo la disciplina dell'art. 442 cod. proc. civ., come inciso dalle sentenze della Corte costituzionale n. 156/1991 e 193/1993 decorrono a prescindere dall'imputabilità del ritardo dell'ente erogatore, spettano a partire dalla medesima data dalla quale è dovuto il trattamento assistenziale, anche nel caso in cui il diritto alla prestazione sia insorto in epoca successiva alla chiusura del procedimento amministrativo ma anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)