Sez. 3, Sentenza n. 10132 del 25/06/2003 (Rv. 564573 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Opposizione esecutiva - Proposizione orale in udienza - Ammissibilità - Domanda di condanna del difensore della controparte asseritamente sfornito di procura al pagamento delle spese di giudizio e alla restituzione delle somme versate in pagamento del credito dal debitore - Ammissibilità - Presenza del difensore all'udienza - Sufficienza ai fini dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)
Qualora venga proposta una opposizione esecutiva nel corso di una udienza del processo esecutivo con la quale si chieda la condanna diretta del difensore al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'altra parte, in luogo della parte che egli ha assunto l'iniziativa di rappresentare in difetto di procura, ai fini di ritenere regolarmente costituito il contraddittorio anche nei confronti del difensore è sufficiente che il debitore proponga la sua opposizione in una udienza del processo esecutivo in cui per il creditore sia stato presente il professionista che ha agito per lui e che si assume non sia munito di procura. Ugualmente, in sede di opposizione all'esecuzione è possibile richiedere direttamente al professionista presente in udienza la restituzione delle somme versate dal debitore in pagamento del credito per il quale si era agito esecutivamente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 486
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)