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Sez. 3, Sentenza n. 24045 del 28/12/2004 (Rv. 579385 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione agli atti esecutivi - Definitività del provvedimento conseguente alla proposta opposizione - Presupposto indispensabile per l'inizio di una diversa azione esecutiva fondata sul medesimo titolo - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di giudicato.
Stato
decisa il 2004-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579385-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

In tema di opposizione agli atti esecutivi, la definitività del provvedimento conseguente all'opposizione medesima non si configura come presupposto indispensabile per l'inizio di una diversa azione esecutiva fondata sul medesimo titolo, la cui validità ed efficacia non sia posta in discussione, atteso che, con la procedura di cui all'art.617 cod.proc.civ., viene contestato non il diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata (non si discute, cioè, della validità dell'azione esecutiva astrattamente contemplata nel titolo), bensì il (solo) esercizio di questa, sì come concretamente esercitata in seno ad uno specifico procedimento esecutivo, con la conseguenza che il passaggio in giudicato della pronunzia relativa all'opposizione agli atti esecutivi non spiega influenza (e non può, pertanto, inferire alcuna astratta ipotesi di un conflitto di giudicati) nell'ambito dell'eventuale opposizione agli atti di una successiva azione esecutiva introdotta sulla base del medesimo titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)