Sez. 1, Sentenza n. 2574 del 22/02/2002 (Rv. 552454 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA | Cassazione con rinvio di sentenza del tribunale, resa su opposizione in materia di sanzioni amministrative - Mancanza di disposizioni transitorie nel D.Lgs. n. 507 del 1999, attributivo della competenza sul giudizio di opposizione al giudice di pace - Rinvio al tribunale - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA
In caso di cassazione con rinvio della sentenza emessa dal tribunale nel giudizio di opposizione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di sanzioni amministrative, l'art. 98 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, attributivo - senza effetto retroattivo - al giudice di pace della competenza nei citati giudizi di opposizione, non influisce sulla competenza del tribunale quale giudice del rinvio, in applicazione della regola generale stabilita dall'art. 5 cod. proc. civ. - secondo cui la competenza si determina con riguardo alla legge vigente alla data della domanda e non hanno rilevanza i successivi mutamenti della stessa - e in assenza di disposizioni transitorie nel predetto decreto legislativo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)