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Sez. 3, Sentenza n. 10109 del 02/08/2000 (Rv. 539039 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA | Cassazione con rinvio di una sentenza del Pretore, resa su opposizione a sanzione amministrativa - Mancanza di disposizioni transitorie nel D.Lgs. 507/1999, attributivo della competenza sul giudizio di opposizione, ai sensi dell' art. 22 legge 689/1981, al giudice di pace - Rinvio al Tribunale - Fondamento - Applicabilità dell' art. 5 cod. proc. civ.
Stato
decisa il 2000-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539039-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA

Secondo la regola generale stabilita dall' art. 5 cod. proc. civ., in assenza di disposizioni transitorie del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, l' art. 98 di questo decreto, attributivo della competenza al giudice di pace in tema di opposizione a sanzione amministrativa, non influisce sulla competenza del giudice del rinvio, in caso di cassazione di una sentenza del Pretore, che pertanto è il Tribunale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)