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Sez. 2, Sentenza n. 45790 del 31/10/2003 Ud. (dep. 26/11/2003) Rv. 227733 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di cui all'art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992 conv. in L. n. 356 del 1992 e sequestro preventivo ad essa finalizzato - Differenza con la confisca ordinaria - Vicolo pertinenziale - Requisiti.
Stato
decisa il 2003-10-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227733-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo e la successiva confisca dei beni patrimoniali prevista dall'art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 8 luglio 1992, n. 356, non sono subordinati all'accertamento di un nesso eziologico tra i reati tassativamente enunciati nella norma di riferimento ed i beni oggetto della cautela reale e del successivo provvedimento ablatorio, dal momento che il legislatore ha operato una presunzione di accumulazione, senza distinguere se tali beni siano o meno derivati dal reato per il quale si procede od è stata inflitta la condanna. Ne consegue che non è necessaria la sussistenza del nesso pertinenzialità tra cosa e reato previsto dall'art. 240 cod.pen., bensì un vincolo pertinenziale, di significato peculiare e più ampio, tra il bene e l'attività delittuosa facente capo al soggetto, connotato dalla mancanza di giustificazione circa la legittima provenienza del patrimonio nel possesso del soggetto nei confronti del quale sia stata pronunciata condanna o sia stata disposta l'applicazione della pena.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)