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Sez. 1, Sentenza n. 3212 del 05/04/1996 (Rv. 496838 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Trasferimento di proprietà di immobile disposto in sede di esecuzione per espropriazione forzata - Assoggettabilità all'imposta.
Stato
decisa il 1996-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496838-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

Il trasferimento della proprietà' di bene immobile, che sia disposto in sede di esecuzione per espropriazione forzata ai sensi dell'art. 586 cod. proc. civ., integra "cessione per atto tra vivi", e come tale è soggetto ad I.N.V.I.M., ai sensi e nel vigore dell'originario testo dell'art. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (prima dell'espressa previsione, di tipo esplicativo, contenuta nella riformulazione della norma adottata dall'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 688).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 23/12/1974 num. 688 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)