Sez. 3, Sentenza n. 2823 del 23/04/1983 (Rv. 427741 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ILLECITO AQUILIANO - DANNO ALLA PERSONA - LIQUIDAZIONE - CRITERI - TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA - SVALUTAZIONE - INCIDENZA - RILEVANZA - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ILLECITO AQUILIANO - DANNO ALLA PERSONA - LIQUIDAZIONE - CRITERI - TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA - SVALUTAZIONE - INCIDENZA - RILEVANZA - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Poiché l'Obbligo di risarcire il danno da illecito aquiliano costituisce debito di valore, il danno deve essere liquidato con riferimento ai valori del momento della pronuncia del giudice; il quale, se nella liquidazione del danno alla persona ricorre alle tabelle di capitalizzazione della rendita vitalizia, ben può tener conto della svalutazione della moneta tra il momento della produzione del danno e quello della liquidazione, non essendo la stessa compresa nel calcolo delle tabelle. (Conf 1058/79, mass n 397254; (Conf 3327/76, mass n 382123).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)