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Sez. 2, Sentenza n. 24786 del 07/12/2010 (Rv. 615858 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE | Ausiliari del giudice penale - Liquidazione del compenso al custode dei beni sequestrati - Giudizio di opposizione - Litisconsorzio necessario tra tutte le parti processuali - Sussistenza - Mancata integrazione del contraddittorio - Conseguenze - Nullità dell'intero procedimento - Fondamento - Cassazione della decisione impugnata con rinvio al giudice "a quo" - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615858-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il P.M. e, tra esse, in particolare, i soggetti (nella specie, gli eredi dell'imputato deceduto) a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso. Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti - disposta ex art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, cui rinvia l'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - ad uno dei soggetti obbligati al pagamento, ove manchi la partecipazione di costui al procedimento, determina non l'inammissibilità del ricorso (dato che il suo deposito realizza la "editio actionis" necessaria all'incardinamento della seconda fase processuale), ma la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice "a quo".

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 154 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 155, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)