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Sez. 1, Sentenza n. 3055 del 04/05/1983 (Rv. 427963 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - DIVIETO DI DISCUSSIONE ORALE - CONTRASTO CON IL DIRITTO DI DIFESA EX ART. 24 COSTITUZIONE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1983-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427963-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - DIVIETO DI DISCUSSIONE ORALE - CONTRASTO CON IL DIRITTO DI DIFESA EX ART. 24 COSTITUZIONE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli art. 24 e 3 della Costituzione, dell'art. 27 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, per la parte in cui non ammette la discussione orale dinanzi alla commissione tributaria centrale, poiché da un lato non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa, essendo questo largamente assicurato dinanzi alla predetta commissione con la possibilità di deposito di memorie e di repliche, ed essendo il legislatore libero di disciplinare le modalità di Esercizio di tale diritto; dall'altro non può ravvisarsi alcuna violazione del principio di uguaglianza nella previsione di un'impugnazione alternativa delle decisioni delle commissioni di secondo grado dinanzi a due giudici diversi, con possibilità di difesa orale davanti a uno di essi (Corte d'appello), e diniego di tale possibilità dinanzi all'altro (commissione tributaria centrale), e ciò sia perché la scelta del giudice dell'impugnazione non è rimessa a soggetti individualmente predeterminati, bensì al soccombente in secondo grado, sia perché la possibilità di una duplice Forma di impugnazione rientra nella discrezionalità del legislatore, sia perché, nell'una e nella altra alternativa, vi è perfetta parità di trattamento tra le parti del giudizio d'impugnazione. (Conf 3248/79, mass n 399620).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)