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Sez. 3, Sentenza n. 19183 del 15/12/2003 (Rv. 568924 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - ANNUALI | Crediti dei commercianti per il prezzo delle merci vendute - Presunzione presuntiva ex art. 2955 n. 5 cod. civ. - Vendita documentata nelle scritture contabili - Inapplicabilità della prescrizione presuntiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568924-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - ANNUALI

La prescrizione presuntiva annuale prevista dall'art. 2955 n. 5 cod. civ. dei crediti dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio, né deve destinarle ad impieghi produttivi, non può essere esclusa qualora abbia comportato formalità di documentazione consistenti soltanto nella redazione di scritture contabili, circostanza che non vale ad escludere che si tratti di normale vendita al minuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2955 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)