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Sez. 2, Sentenza n. 5008 del 08/05/1995 (Rv. 492152 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - ANNUALI | Crediti dei commercianti per il prezzo delle merci vendute - Presunzione presuntiva ex art. 2955 n. 5 cod. civ. - Vendita stipulata per iscritto o con pattuizione di dilazione della "solutio" - Inapplicabilità della prescrizione presuntiva - Sottoscrizione di un buono di consegna - Operatività della prescrizione.
Stato
decisa il 1995-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492152-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - ANNUALI

La prescrizione presuntiva annuale prevista dall'art. 2955 n. 5 cod. civ. dei crediti dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio, né deve destinarle ad impieghi produttivi, non può trovare applicazione se la vendita, pur rientrando in tale paradigma, sia stata stipulata per iscritto o le parti abbiano espressamente pattuito la dilazione od il frazionamento della "solutio", così da escludere che si tratti di una normale vendita al minuto, in cui il pagamento avviene di solito in moneta contante alla consegna della merce o comunque a brevissimo termine e senza rilascio di quietanza. Pertanto, l'operatività della prescrizione "de qua" non può essere esclusa per il solo fatto che sia stato sottoscritto un buono di consegna, trattandosi di un documento esclusivamente attinente alla prova della ricezione della merce.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2955 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)