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Sez. U, Sentenza n. 9523 del 04/11/1996 (Rv. 500293 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con l'ente pubblico - Omessa deduzione dell'inserimento in una separata struttura gestita in via imprenditoriale dall'ente stesso - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500293-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Nel caso in cui venga proposta domanda tesa ad ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un ente pubblico e la reintegrazione in servizio nell'ambito dell'organizzazione di quest'ultimo, senza deduzione di specifiche circostanze di fatto intese a porre in luce l'inserimento in una separata struttura gestita con assetto di tipo imprenditoriale dall'ente stesso e senza che sussistano particolari disposizioni di legge ricognitive della natura privatistica di un tale rapporto, si configura un "petitum" sostanziale sottratto alla giurisdizione ordinaria ed affidato a quella esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1034 del 1971 (nella specie si trattava di operai assunti dalla Regione Lazio, per il tramite dell'ufficio di collocamento con chiamata numerica, addetti alla coltivazione di piante per la vendita a terzi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 386, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)