Sez. U, Sentenza n. 1256 del 12/12/2000 (Rv. 542582 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Estensione a controversie di contenuto meramente patrimoniale - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie relativa a controversia promossa da dipendenti dell'A.R.S.S.A. per periodi di lavoro precedenti al 30 giugno 1998.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di pubblico impiego, si estende anche alle controversie aventi contenuto meramente patrimoniale ogni qual volta la pretesa dedotta in giudizio trovi titolo necessario nel rapporto di lavoro, nel senso che questo, considerato nella sua costituzione, svolgimento o estinzione, funzioni da momento genetico, diretto ed immediato, dei diritti che sarebbero stati disconosciuti o comunque lesi in pregiudizio del dipendente. Infatti, ove per questi si configurino posizioni di diritto soggettivo perfetto (correlative a posizioni d'obbligo per la P.A.), sorte direttamente dalla legge o da regolamenti e costituenti altrettante articolazioni del rapporto di lavoro in corso, quale che sia il comportamento dell'amministrazione datrice di lavoro assunto come lesivo delle medesime, esso rileva sempre sotto il profilo dell'inadempimento e, quindi, della responsabilità contrattuale e, correlativamente, le domande del dipendente medesimo, ancorché proposte sotto il profilo risarcitorio, sono, nella sostanza, dirette a conseguire quell'utilità economica che l'esatto adempimento della controparte avrebbe assicurato, secondo la regola del rapporto (nella specie, il principio è stato affermato con riguardo alla controversia introdotta da alcuni dipendenti dell'Agenzia regionale calabrese per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in relazione a pretese attinenti a periodi precedenti al 30 giugno 1998; data successivamente alla quale l'art. 45, comma diciassettesimo, del d.Lgs. n. 80 1998 attribuisce le controversie medesime alla giurisdizione del giudice ordinario).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)