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Sez. U, Sentenza n. 5792 del 15/06/1994 (Rv. 487068 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Rapporto di lavoro subordinato con un ente pubblico non economico - Rapporto di pubblico impiego - Configurabilità - Limiti - Controversia promossa contro un comune per conseguire il trattamento ex art. 5 legge n. 230 del 1962 - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Assunto della configurabilità di prestazioni di fatto ex art. 2126 cod. civ. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487068-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici

Qualsiasi rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un ente pubblico non economico costituisce rapporto di pubblico impiego (le cui controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo), eccettuati i casi in cui la legge qualifichi privato il rapporto stesso e quelli in cui il lavoratore sia inserito in una struttura autonoma dell'ente gestita con criteri di imprenditorialità. Pertanto, è devoluta alla giurisdizione anzidetta la controversia promossa contro un comune per conseguire, in relazione a pregresso rapporto di lavoro a tempo determinato, il trattamento di cui all'art. 5 della legge 18 aprile 1962 n. 230, essendo irrilevante, ai fini della giurisdizione, l'assunto della configurabilità di prestazioni di fatto (art. 2126 cod. civ.) per violazione di norme imperative sul divieto di nuove assunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 5, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)