Sez. U, Sentenza n. 5024 del 09/10/1984 (Rv. 436854 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULL'ENTRATA (I.G.E.) - I.G.E. ALLA IMPORTAZIONE - IN GENERE - INERENTE A COTONE GREZZO E APPLICATA NELL'ALIQUOTA FISSATA DALLA LEGGE N. 757 DEL 1957 - RICHIESTA DI RESTITUZIONE DI QUANTO PAGATO IN PIÙ RISPETTO ALLA MINORE ALIQUOTA INTRODOTTA DALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 267 DEL 1958 - RICHIAMO AL PRINCIPIO DELLA PARITÀ TRIBUTARIA CONTENUTO NELL'ACCORDO GATT - INAMMISSIBILITÀ.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULL'ENTRATA (I.G.E.) - I.G.E. ALLA IMPORTAZIONE - IN GENERE - INERENTE A COTONE GREZZO E APPLICATA NELL'ALIQUOTA FISSATA DALLA LEGGE N. 757 DEL 1957 - RICHIESTA DI RESTITUZIONE DI QUANTO PAGATO IN PIÙ RISPETTO ALLA MINORE ALIQUOTA INTRODOTTA DALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 267 DEL 1958 - RICHIAMO AL PRINCIPIO DELLA PARITÀ TRIBUTARIA CONTENUTO NELL'ACCORDO GATT - INAMMISSIBILITÀ.*
Il principio della cosiddetta parità tributaria, fissato dalla norma terza dell'accordo GATT sulle tariffe doganali (reso esecutivo con legge 5 aprile 1950 n. 295), va inteso in senso globale, cioè come uguaglianza del trattamento fiscale complessivo del prodotto importato (a prescindere dalle imposte che abbia già scontato nei paesi di provenienza) e del similare prodotto nazionale, come risultante dal coacervo delle varie tasse ed imposizioni che esso sconta durante l'intero ciclo economico, secondo la normalità delle sue fasi, a partire da quella di acquisto e di lavorazione della materia prima fino al raggiungimento dello stesso livello in cui trovasi il prodotto importato. L'applicazione di detto principio può essere invocata dall'importatore con una domanda che chieda la verifica della corrispondenza o meno dell'indicato complessivo carico fiscale, e che sia rivolta, in caso di negatività di tale accertamento, a conseguire il rimborso non di quanto si assuma pagato in più per questa o per quell'imposta, singolarmente considerata, ma di quanto globalmente versato in violazione del principio medesimo, tenendo altresì conto che al giudice, a fronte di un'obiettiva sperequazione del trattamento dell'uno e dell'altro prodotto, che il legislatore abbia espressamente inteso sanare con una legge perequatrice, non è consentito alcun Sindacato sull'entità della correzione apportata, vertendosi in tema di scelte di merito dell'atto legislativo. Pertanto, con riguardo alla cosiddetta IGE all'importazione inerente a cotone grezzo, applicata nell'aliquota fissata dalla legge 12 agosto 1957 n. 757 (in relazione all'art. 17 del R.d.l. 9 gennaio 1940 n. 2), il suddetto principio non può essere invocato per ottenere la restituzione di quanto pagato in più, rispetto alla minore aliquota introdotta dall'art. 5 della legge 21 marzo 1958 n. 267, dato che quest'ultima legge, muovendo dal presupposto della sperequazione che la precedente unicità dell'aliquota provocava in danno del prodotto nazionale rispetto a quello importato (non tenendo conto dell'incidenza sul carico fiscale complessivo del primo delle tassazioni dei passaggi del cotone in seme), ha obiettivamente inteso realizzare la perequazione del trattamento fiscale complessivo, nel senso sopra specificato, riducendo l'aliquota della singola imposta per il solo prodotto nazionale. (V 6735/83; (V 1317/79, mass n 397583; (V 3403/75, mass n 377551).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 09/01/1940 num. 2 art. 17, Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 3, Legge 05/04/1950 num. 295, Legge 12/08/1957 num. 757, Legge 21/03/1958 num. 267 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)