Sez. L, Sentenza n. 7848 del 19/07/1995 (Rv. 493339 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE | Decorrenza ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966 - Stabilità del rapporto - Presupposti - Onere probatorio - Spettanza al datore di lavoro.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE
Quando è controversa la data di decorrenza del termine breve di prescrizione dei crediti di lavoro in dipendenza dell'assoggettamento o meno del rapporto al regime di stabilità derivante dall'applicazione cumulativa delle leggi n. 604/1966 e n. 300/1970 - ai sensi della sentenza della Corte costituzionale 10 giugno 1966 n. 63 e della successiva elaborazione della giurisprudenza costituzionale e ordinaria -, l'onere della prova relativamente alle circostanze di fatto che determinano la stabilità del rapporto, e quindi la decorrenza della prescrizione in costanza del medesimo, grava, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., sul datore di lavoro che propone l'eccezione di prescrizione, poiché le stesse circostanze rientrano, insieme al decorso del tempo, nella fattispecie produttiva dell'effetto estintivo. (V. Sent. n. 63, 10 giugno 1966, Corte Cost.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)