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Sez. 3, Sentenza n. 13829 del 23/07/2004 (Rv. 574902 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Effetti - Diritto agli interessi e al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod. civ. - Sussistenza - Relativa prova - Presunzioni - Utilizzabilità - Portata.
Stato
decisa il 2004-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574902-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO

La pretesa di restituzione degli importi indebitamente versati inerisce ad una obbligazione che ha la sua fonte nella legge (art. 2033 cod. civ.) e che prescinde, come tale, dalla natura del rapporto ultimo intercorso tra il "solvens" e l'"accipiens"; pertanto, l'attore, che fa valere una obbligazione pecuniaria ordinaria, ha diritto di ottenere, oltre la restituzione della somma indebitamente pagata, gli interessi e - ove risulti provato, anche solo per presunzione - il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., per l'attribuzione del quale concretamente la semplice qualità d'imprenditore del creditore rileva come elemento presuntivo idoneo a far ritenere che la somma, se restituita tempestivamente, sarebbe stata reinvestita nell'attività produttiva, con conseguente neutralizzazione degli effetti della svalutazione monetaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)