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Sez. 1, Sentenza n. 9361 del 05/05/2005 (Rv. 582163 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Occupazione appropriativa - Risarcimento del danno - Debito di valore - Interessi sulla somma liquidata - Riconoscibilità quale mancato guadagno - Prova presuntiva - Ammissibilità - Qualità di imprenditore commerciale del creditore - Sufficienza.
Stato
decisa il 2005-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582163-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Il debito risarcitorio connesso alla radicale trasformazione del bene ed alla conseguente perdita della proprietà, a seguito di occupazione appropriativa, costituisce obbligazione di valore, in cui va tradotto in termini monetari, per equivalente, il valore del bene al momento del fatto ("aestimatio") e la risultante somma sottoposta a rivalutazione fino alla data della sentenza ("taxatio"), con la possibilità di riconoscere, sulla somma così rivalutata, quale lucro cessante che è suscettibile di prova anche ricorrendo a presunzioni semplici, gli interessi, decorrenti dalla data dell'illecito, di natura compensativa per il depauperamento di chi non riceve a tempo debito la disponibilità della somma successivamente alla consumazione dell'illecito stesso; ove, poi, risulti provata, ovvero non sia controversa, la qualità di imprenditore commerciale del creditore, e quest'ultimo alleghi, attraverso la stessa domanda degli interessi che accedono al risarcimento del danno costituendone una componente siccome nascenti dal medesimo fatto generatore dell'obbligazione risarcitoria, la sussistenza di un concreto pregiudizio casualmente ricollegabile all'indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento, non è necessario che il predetto ne fornisca la dimostrazione, rilevando l'indicata qualità come elemento presuntivo di per sé idoneo a far ritenere al giudice che, tenuto conto di essa, il danno lamentato possa essersi verosimilmente prodotto e che, più in particolare, sulla base dell'"id quod plerumque accidit", se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata reinvestita nell'attività produttiva o, comunque, utilizzata in impieghi antinflattivi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)