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Sez. 3, Sentenza n. 10243 del 04/08/2000 (Rv. 539173 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Sede effettiva della persona giuridica - Nozione - Fattispecie in tema di istituti bancari.
Stato
decisa il 2000-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539173-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

In tema di notificazioni alle persone giuridiche, deve intendersi per "sede effettiva" il luogo in cui abbiano concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente, e dove operino i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti con poteri direttivi, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente stesso (fattispecie in tema di filiali o succursali di un istituto bancario, ritenute prive di personalità giuridica dal giudice di merito, con pronuncia confermata dalla S.C.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)