Sez. 1, Sentenza n. 497 del 18/01/1997 (Rv. 501836 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Sede legale e sede effettiva - Nozioni rispettive - Fattispecie in tema di studio di commercialista.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE
Ai fini dell'equiparazione di fronte ai terzi, ex art. 46 cod. civ., della sede effettiva della persona giuridica alla sede legale, deve intendersi per sede effettiva il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti con poteri direttivi, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva escluso che potesse considerarsi come sede effettiva di una società lo studio di un commercialista legato alla stessa da un rapporto professionale, presso il quale era stata eseguita la notificazione dell'atto di citazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)