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Sez. 5, Sentenza n. 2215 del 01/02/2006 (Rv. 590233 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio - Cessione della quota - Responsabilità per le obbligazioni sociali - Opponibilità ai terzi della cessione - Regime di cui agli artt. 2290 e 2300 cod. civ. - Applicabilità alle sole obbligazioni di origine negoziale - Esclusione - Fattispecie in tema di obbligazione di versamento dell'IVA.
Stato
decisa il 2006-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590233-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - IN GENERE

Il regime di cui agli artt. 2290 e 2300 cod. civ., in forza del quale il socio di una società in nome collettivo che ceda la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della medesima, è di generale applicazione, non riscontrandosi alcuna disposizione di legge che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale con esclusione di quelle che trovano la loro fonte nella legge, quale, nella specie, l'obbligazione di versamento dell'IVA.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2290, Cod. Civ. art. 2300, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)